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TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA'Indietro

L'articolo I, comma 485 della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30.12.2018 n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018) riconoscere alle lavoratrici la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di assenza obbligatoria esclusivamente dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso (flessibilità fino al 9° mese compreso), in alternativa alle normali modalità di fruizione del congedo di maternità (due mesi prima la data del parto e tre mesi dopo).

L'esercizio di tale facoltà è subordinato al parere favorevole del medico specialista del Servizio sanitario nazionale e del medico competente alla prevenzione e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i quali devono attestare che la scelta operata dalla futura madre non arrechi pregiudizio alla propria salute e a quella del nascituro.