Il regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, già formalmente entrato in vigore da circa due anni, si applica (con alcune eccezioni) a decorrere dal 21 Aprile 2018 (in questa data è abrogata la Direttiva 89/686/CEE).
Per l'Italia rimane comunque in vigore il decreto legislativo 4 Dicembre 1992, n. 475 (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE). Le novità principali sono per i fabbricanti a partire dall'allineamento previsto dalla nuova terminologia fino all'ampliamento della lista dei rischi lavorativi, solo per fare alcuni esempi. Nei 10 allegati si hanno indicazioni circa i requisiti essenziali di sicurezza (RES), la documentazione tecnica, la certificazione, il controllo interno della produzione e il controllo interno del prodotto quanto richiesto.