In una sentenza della Corte di Cassazione del Gennaio 2019 si stabilisce la liceità del licenziamento di un lavoratore a seguito delle sue assenze ingiustificate ai corsi di formazione sulla sicurezza, nella fattispecie ai corsi previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 2011.
Per tre volte il lavoratore è risultato assente ingiustificato e per ogni volta ha ricevuto formale lettera di richiamo. I giudici hanno evidenziato che il lavoratore con il proprio comportamento avrebbe violato l'Art. 20 comma 2 lettera h del D.Lgs. 81/08 con risvolti penali, nonchè quanto previsto dal contratto di lavoro.