La formazione in modalità e-learning (formazione specifica per i lavoratori rischio basso) può essere erogata solo dai soggetti previsti rientranti nel punto 2 dell'allegato A dell'ASR 7/7/2016 e nel rispetto delle condizioni contenute dall'allegato II sempre dell'ASR 7/7/2016
Ciò è la conseguenza del fatto che l'allegato I dell'ASR 21/12/2011 è stato sostituito dall'allegato II dell'ASR del 7/7/2016.
Il datore di lavoro non potrà pertanto erogare la formazione e-learning valevole ai sensi dell'ASR 7/7/2016.