Sulla gazzetta Ufficiale del 9 Gennaio 2019 è stato pubblicato il nuovo regolamento nazionale sui gas fluorurati ad effetto serra, DPR 16 Novembre 2018 n. 146. Il decreto è entrato in vigore il 24 Gennaio 2019. Dalla stessa data è stato abrogato il DPR 42/2012.
Tra i principali punti si segnalano:
- Istituzione della Baca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, gestita dalle Camere di Commercio, alla quale dovranno confluire diverse informazioni, con la conseguenza di una tracciabilità più completa dei dati relativi agli FGAS:
- I fornitori devono iscriversi al registro telematico nazionale e comunicare alla Banca dati. a decorrere dal sesto mese dall'entrata in vigore, i dati connessi alle vendite di FGAS e di apparecchiature contenenti tali gas. Le informazioni sono da comunicare all'atto della vendita.
- Le imprese o le persone fisiche certificate devono comunicare, a decorrere dall'ottavo mese dall'entrata in vigore, i dati relativi alle attività di installazione , controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature coinvolte. Le comunicazioni sono da effettuare entro trenta giorni dalla data di un intervento. Inoltre i soggetti certificati devono pagare un diritto di segreteria annuale, entro novembre di ogni anno, per la gestione e la tenuta della banca dati.
- Gli operatori delle apparecchiarure avranno accesso alla banca dati per verificare le informazioni relative alle proprie apparecchiature, con la possibilità di scaricare un'attestazione.
- Aggiornamento, in coerenza con le novità intercorse nella normativa comunitaria, dei requisiti di certificazione di persone fisiche e giuridiche, e degli obblighi di iscrizione al registro telematico nazionale, tenuto dalle camere di commercio e già esistenti ai sensi della normativa precedente. Le principali novità sono:
- Recepimento degli obblighi relativi a celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
- Introduzione dell'obbligo di certificazione delle persone addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento di commutatori elettrici contenenti FGAS, in coerenza con il regolamento 2015/2066.
- Viene previsto un regime transitorio per la validità dei certificati e/o attestati emessi ai sensi della normativa precedente e ora abrogata. In particolare:
- I certificati e gli attestati emessi ai sensi del regolamento n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.
- I certificati rilasciati ai sensi del reg. 303/2008 e 305/2008 restano validi sino alla scadenza originariamente disposta. La validità di tali certificati può essere estesa al nuovo ambito di applicazione della normatica FGAS previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità da parte di un organismo di certificazione integrativa.
- Le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore, risultano già iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore. Il mancato rispetto di tale termine comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.
Il DPR 146/2018 rappresenta un primo passo nel percorso di adeguamento nazionale in materia di FGAS, per il quale mancano ancora diversi punti, tra cui l'aggiornamento della disciplina sanzionatoria e l'implementazione della nuova Banca Dati.