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FORMAZIONE: ACCORDO STATO REGIONI DEL 6 LUGLIO 2016Indietro

Nella seduta della Conferenza Stato regioni del 7 Luglio 2016 è stata approvata la revisione dell'Accordo finalizzato dei percorsi formativi per RSPP e ASPP , ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 81/08.

Di seguito le principali modifiche:

  • individuate ulteriori classi di laurea che consentono l'esonero alla partecipazione dei moduli A e B
  • Istituito un unico elenco dei soggetti formatori, che comprende le istituzioni legittimate, gli enti di formazione accreditati dai sistemi regionali, le associazioni datoriali e sindacali e gli organismi paritetici.
  • definiti i requisiti che i docenti dovranno avere per lo svolgimento dei corsi: requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013, per tuttta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (RSPP/ASPP, RLS, Coordinatori Cantieri, Lavoratori). Tali criteri non sono previsti per i corsi di Primo Soccorso e Prevenzione Incendi.
  • definito numero massimo di partecipanti classi fino a 35 partecipanti
  • per la formazione di RSPP e ASPP rimangono sostanzialmente invariati il percorso base (MODULO A) e il corso di specializzazione per RSPP (MODULO C), mentre viene completamente rivisto il modulo B. Per questo corso di formazione specifico viene previsto un modulo unico comune per tutti i settori lavorativi della durata di 48 ore e moduli aggiuntivi per quattro settori: agricoltura (12 ore), costruzioni, cave e miniere (16 ore), SANITA' (12 ore), chimica (16 ore)
  • ridefinite le ore minime di aggiornamento nel quinquennio: pari a 40 per RSPP e 20 per ASPP. Il nuovo accordo stabilisce che RSPP e ASPP dovranno dimostare in ogni istante che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.
  • l'aggiornamento ha decorrenza quinquennale e deve essere calcolato dalla data di conclusione del Modulo B comune
  • definita la possibilità di effettuare la formazione specifica lavoratori rischio basso in modalità e-learning
  • definiti una serie di esoneri e formazioni sovrapponibili disciplinati nell'Allegato III

L'accordo entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione.

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