Sono state apportate modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e abrogato il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10.
Diverse sono le modifiche apportate al D.Lgs. 475/92. Riguardano, in particolare:
- le norme armonizzate e presunzione di conformità dei DPI,
- i requisiti essenziali di sicurezza,
- la procedura di valutazione della conformità,
- gli organismi notificati,
- gli attestati di cetificazione CE,
- la marcatura CE,
- le disposizioni per la documentazione tecnica,
- la vigilanza del mercato sui DPI,
- le sanzioni e disposizioni penali,
- le disposizioni di adeguamento,
- gli oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato.
Le modifiche apportate riguardano due articoli contenuti nel Capo II del Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale: si tratta dell'art. 74"Definizioni" e dell'Art. 76 "Requisiti dei DPI"