Il Decreto 1° settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, è il primo dei tre Decreti attesi da tempo, che andranno a sostituire il DM 10.03.1998.
Il nuovo Decreto entra in vigore il 25.09.2022 ad un anno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e abroga l’art. 3 comma 1 lettera e), l’art. 4 e l’Allegato IV del DM 10.03.1998.
Il Decreto definisce i criteri generali per effettuare il controllo e la corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. (estintori, idranti, impianti di spegnimento automatico, rilevazione incendi, sistemi di evacuazione del fumo e calore, porte resistenti al fuoco etc.)
Viene introdotta la figura del manutentore antincendio qualificato, il quale deve seguire un percorso formativo corposo e ben strutturato teorico e pratico, indicato nell’Allegato II del Decreto, e al termine deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti da parte Corpo nazionale dei vigili del fuoco che rilasciano l’attestazione di tecnico manutentore qualificato.
Quindi a partire dal 25.09.2022, le operazioni di manutenzione dovranno essere eseguite esclusivamente con manutentori qualificati in possesso di attestato specifico.
Viene inoltre definita l’attività di sorveglianza, che oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, prevede che le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.
dott. Paolo Merlo