La diagnosi energetica è lo strumento più qualificato per analizzare il quadro della gestione energetica di un’attività (industriale, servizi, primario e terziario) e rappresenta una valutazione sistematica di come venga utilizzata l’energia dal punto in cui essa viene acquisita al suo punto di utilizzo finale.
Per le imprese, la diagnosi energetica costituisce il primo passo nello sviluppo di un piano di energy management aziendale. Il suo scopo è quello di comprendere l’utilizzo di energia e di identificare eventuali sprechi, in modo tale da poter ridurre i costi e aumentare la propria efficienza. Le diagnosi, pertanto, costituiscono un’opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi, accrescendo la propria competitività.
Il focus principale di una diagnosi energetica riguarda le seguenti tematiche:
Ridurre i propri consumi attraverso un aumento dell’efficienza energetica dell’impresa;
Ridurre l’incidenza della spesa energetica sul proprio fatturato;
Ridurre le emissioni di anidride carbonica e gas serra.
L’art.8 del decreto legislativo 102/2014, definisce che i soggetti obbligati a svolgere diagnosi energetiche presso i propri siti sono le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia.
Per grandi imprese si intendono quelle che esercitano un’attività economica con più di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro.
Le imprese a forte consumo di energia, conosciute anche come aziende energivore, invece, risultano quelle iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Il decreto legislativo n. 73 del 14 luglio 2020, introduce delle importanti novità rispetto al decreto legislativo 102/2014 in tema di diagnosi energetica. Per cominciare, stabilisce che non sono soggette all’obbligo le grandi imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep (tonnellate equivalenti di petrolio).
Sempre secondo il medesimo decreto, l’impresa non è più esonerata dall’obbligo di esecuzione di diagnosi energetica nel caso in cui adotti uno dei sistemi di gestione volontaria EMAS o EN ISO 14001.
Rimane invece l’esclusione dall’obbligo nel caso in cui sia presente certificazione ISO 50001, a condizione che il suddetto sistema di gestione includa un audit energetico conforme ai criteri indicati nell’allegato 2 al decreto legislativo 102/2014.
In tema di sanzioni, le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi, se tenute a tale obbligo, sono soggette a una sanzione da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni, si applica una sanzione da 2.000 a 20.000 euro.
Le imprese a forte consumo di energia sono tenute a eseguire le diagnosi e a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell’intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva. Qualora non procedessero con l’intervento di efficienza energetica, la sanzione applicata varierebbe da euro 1.000 a euro 10.000.
Al fine di promuovere il miglioramento del livello di efficienza nelle piccole e medie imprese, entro il 31 dicembre 2021, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto del GSE, emana bandi pubblici per il finanziamento dell’implementazione di sistemi di gestione dell’energia conformi alla norma ISO 50001.