APPROFONDIMENTI

INDAGINE DI SICUREZZA MACCHINEIndietro

L’indagine di sicurezza è un attività complementare e integrativa alla Valutazione dei Rischi per quanto attiene il Tit. III del D.Lgs. 81/08 – uso delle attrezzature di lavoro, cioè per gli aspetti di adeguatezza e sicurezza riconducibili agli scenari cosiddetti “infortunistici”.

L’indagine di sicurezza viene svolta documentando la verifica dei requisiti attraverso due percorsi, simili ma distinti, rispettivamente per macchine costruite in regime di direttiva macchine e per macchine costruite in epoca precedente a direttive di prodotto.

  • Per le attrezzature costruite in regime di direttive di prodotto (es. DIRETTIVA MACCHINE), essendo attrezzature già certificate da parte dei propri costruttori, viene condotta un’indagine documentale e impiantistica mirata a escludere la presenza di vizi “palesi” che potrebbero compromettere i necessari requisiti di sicurezza.
  • Per le attrezzature costruite in epoca antecedente a direttive di prodotto viene condotta un’indagine che, pur non escludendo la verifica di aspetti documentali fondamentali (es. schemistica, istruzioni d’uso), prende principalmente in esame i requisiti di sicurezza applicabili, fra quelli dell’all. V - parte I del DLgs81/08.

Andiamo ora a definire chi sono i destinatari dell’attività di indagine sicurezza macchine.

Facendo riferimento ai principali adempimenti previsti nel Tit III del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Uso delle attrezzature di lavoro), che prevedono quanto segue:

  • Il Datore di Lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza, e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tale scopo
  • Il Datore di Lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ALLEGATO VI
  • Il Datore di Lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
  1. installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
  2. oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
  3. assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza

Ne deriva che tutti i datori di lavoro hanno il dovere di effettuare una valutazione dei rischi, esprimendosi pertanto anche sul grado di adeguatezza (attraverso schede di indagine di sicurezza), di ogni singola macchina messa a disposizione dei propri lavoratori.

Certificazione macchine

La certificazione secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE è un atto dovuto da parte dei fabbricanti, nel momento in cui immettono sul mercato una macchina.

La Direttiva Macchine armonizza i requisiti di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine a livello dell’UE, al fine di tutelare la sicurezza e la salute delle persone, rispetto ai rischi associati alle macchine.

L’iter certificativo di una macchina, che si conclude con l’emissione di Dichiarazione di Conformità e con l’apposizione della marcatura CE, è un processo che prevede la realizzazione di un Fascicolo Tecnico di costruzione (rif. Allegato VII della Direttiva Macchine 2006/42/CE), che deve consentire ai fabbricanti di dimostrare la conformità della macchina ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela.

Ing. Matteo Sampietro