La pubblicazione dei tre Decreti, completa l’iter di sostituzione del DM 10.03.1998 che è stato il punto di riferimento per la valutazione del rischio incendio, le misure di prevenzione e protezione e le misure gestionali da attuare durante l’esercizio dell’attività per tutti gli attori della prevenzione nei luoghi di lavoro.
Nel corso degli anni la normativa antincendio ha subito una forte spinta verso metodologie di progettazione antincendio innovative e moderne con un approccio di tipo prestazionale anziché prescrittivo e questo ha reso necessario adeguare i contenuti del DM 10.03.1998 ormai ritenuto non in linea con i nuovi criteri di progettazione antincendio.
I Decreti entrano in vigore entro un anno dalla data di pubblicazione, nella fattispecie:
DECRETO 1 settembre 2021 “DECRETO CONTROLLI”
Pubblicato GU Serie Generale n.230 del 25-09-2021 entra in vigore il 25.09.2022
DECRETO 2 settembre 2021“DECRETO GSA”
Pubblicato GU Serie Generale n.237 del 04-10-2021 entra in vigore il 4.10.2022
DECRETO 3 settembre 2021 “DECRETO MINICODICE”
Pubblicato GU Serie Generale n.259 del 29-10-2021 entra in vigore il 29.10.2022
Le principali novità dei tre Decreti vengono sinteticamente elencate di seguito:
- Il Decreto Controlli prevede una qualifica del tecnico manutentore antincendio ottenibile attraverso appositi corsi di formazione con valutazione dei requisiti da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- attuazione della fase di” sorveglianza” degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio a cura di lavoratori informati adeguatamente, atta alla verifica visiva della corretta disposizione, fruibilità e assenza di danni visibili dei presidi antincendio; tale attività deve essere svolta mediante l’uso di apposite check list con cadenza suggerita dalla norma UNI mensile;
- il Decreto GSA (Gestione sicurezza antincendio) contiene i criteri di gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio dell’attività lavorativa e specifica gli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda la stesura del piano di emergenza e definisce le modalità di formazione degli addetti antincendio e le competenze richieste dai docenti preposti alla loro formazione.
- la novità maggiore è la periodicità dei corsi di aggiornamento degli addetti al servizio antincendio che è viene stabilità con cadenza quinquennale;
- è stata introdotta la prova pratica nell’utilizzo dell’estintore anche per la formazione rischio basso, ora denominata di livello 1;
- ulteriore novità introdotta dal decreto GSA, è l’indicazione dei requisiti ed il percorso formativo dei docenti che erogano i corsi di formazione antincendio;
- Il Decreto “Minicodice” introduce, nell’Allegato I, criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
- per tutte le atre tipologie di luoghi di lavoro non ricadenti nel campo di applicazione del decreto, ai fini della progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio si deve fare riferimento al DM 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi)