In data 11 febbraio 2021 è stato pubblicato il D.M. 11 febbraio 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute che recepisce la direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 nonché la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Con questo provvedimento, gli Allegati I e II al D.M. 11.02.2021 hanno modificato e sostituito gli Allegati XLII e XLIII del decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalle predette direttive (UE) 2019/130 e (UE) 2019/983 che modificano a loro volta la direttiva (CE) 2004/37.
Gli allegati XLII e XLIII del d.lgs. 81/08 sono richiamati al TI. IX Capo II - protezione da agenti cancerogeni e mutageni.
La modifica sostanziale all’Allegato XLIII è l’aver introdotto il valore limite di esposizione (espresso come valore limite misurato o calcolato in riferimento ad un periodo di riferimento di 8 ore lavorative) per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel, fissandolo a 0,05 mg/m3 misurate sotto forma di carbonio elementare. Il valore di riferimento si applica a partire dal 21 febbraio 2023, posticipato al 21 febbraio 2026 per le attività minerarie sotterranee e costruzione di gallerie.
Le emissioni di gas di scarico dei motori diesel sono definite dallo IARC come cancerogeni per l’uomo (gruppo 1) e come tali sono stati valutati e classificati dalla normativa vigente. Uno degli effetti principali sulla salute dell’uomo è l’aumento dell’incidenza del tumore al polmone (lista 1 INAIL per malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) e come effetto secondario è l’aumento dell’incidenza del tumore alla vescica (lista II INAIL - malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità).
Il Datore di Lavoro, in conseguenza di ciò, ha l’obbligo di adempiere a quanto previsto dal Tit. IX capo II - protezione da agenti cancerogeni e mutageni, in particolare: