Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il documento più importante in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che tutte le aziende devono predisporre indipendentemente dal numero di dipendenti, dal fatturato o dal settore di appartenenza (fanno eccezione esclusivamente imprese familiari e lavoratori autonomi).
L’elaborazione di questo documento rappresenta il primo dei due obblighi che non sono mai delegabili in capo al Datore di lavoro, citati dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08. Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro indica, inoltre, quale deve essere l’oggetto della valutazione dei rischi e gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel DVR. In particolare, la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che sono presenti in azienda o più in generale durante le attività lavorative. Il DVR dovrà obbligatoriamente contenere: la relazione sulla valutazione dei rischi con i criteri adottati per la stessa; le indicazioni delle misure preventive e protettive attuate e dei DPI adottati per governare i rischi; il piano di miglioramento per garantire nel tempo i livelli di sicurezza; le procedure e le figure responsabili per l’attuazione delle misure da realizzare; l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici; il nominativo del RSPP (la nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è il secondo dei due obblighi che non sono delegabili in capo al Datore di lavoro), del Medico competente e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il DVR deve essere uno strumento di lavoro dinamico utile all’organizzazione, con il quale è possibile individuare le priorità, anche nel rispetto dell’esigenze dettate dalla normativa, e conseguentemente pianificare gli interventi programmandoli con ordine nel tempo. Risulta quindi importante un aggiornamento periodico del documento, contestuale all’evoluzione dell’azienda, soprattutto in caso di modifiche del processo produttivo, della organizzazione del lavoro o in seguito a eventi negativi inaspettati (infortunio, malattia professionale).
In caso di lavori assegnati con contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione (ad esempio ad aziende di elettricisti, installatori, manutentori, pulizie, etc.), i Datori di lavoro dell’azienda committente e dell’azienda appaltatrice (compresi eventuali sub-appaltatori) cooperano al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese coinvolte. La cooperazione e il coordinamento si concretizzano con l’elaborazione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali), richiesto obbligatoriamente al Datore di lavoro committente per tutti i lavori o i servizi di durata uguale o superiore a 5 uomini-giorno oppure che espongono i lavoratori a rischi particolari (ad esempio: lavori in quota, spazi confinati, linee elettriche aeree, atmosfere esplosive).
Diversamente dal DVR, il DUVRI non è legato all’organizzazione aziendale, ma fa riferimento a una specifica attività solamente. Va precisato, ad ogni modo, che anche nel caso di attività di breve durata e senza esposizione a fattori di rischio particolari, restano in vigore gli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione dettati dall’art 26 del Testo Unico, ovvero la prevenzione degli infortuni e la verifica dell’idoneità tecnico-professionale.