APPROFONDIMENTI

CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 146/2021 - Nuove e rilevanti modifiche al D.Lgs. 81/08Indietro

Con la conversione in legge del D.L. 146/2021 sono state previste nuove e rilevanti modifiche al D.Lgs. 81/2008. Il nuovo testo del D.L. 146/2021, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, è in vigore dal 21 Dicembre 2021 (giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Le modifiche contenute nella legge di conversione riguardano modifiche al D.Lgs. 81/08 ed in particolare:

  • Modifica all’art. 18 e 19: RUOLO DEL PREPOSTO;
  • Modifica all’art. 37: entro il 30 giugno 2022 revisione degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione;
  • Modifica all’art. 55: modifiche all’apparato sanzionatorio per datore di lavoro e dirigente;
  • Modifiche all’art.7 e 8: riforma SINP e Comitati regionali di coordinamento;
  • Modifica all’art. 14 e 15: riforma del Sistema di vigilanza (nuovi compiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro)
  • Modifica Allegato I al TUS sulle ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale;
  • Modifica all’art. 51: riordino degli organismi Paritetici.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE, IL RUOLO DEL PREPOSTO

All’art. 18 “Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente”, è stato aggiunto l’obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”.

Agli obblighi del preposto (art. 19) sono stati aggiunti i seguenti punti:

  • in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti
  • in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, il preposto deve interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

All’articolo 26, relativo agli Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, viene previsto che  i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Sono state introdotte modifiche significative anche all’art. 37, relativo alla Formazione:

  • viene specificato che l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
  • Viene introdotto l’obbligo di formazione anche per il Datore di Lavoro. Le modalità, la durata ed i contenuti minimi verranno specificati con un accordo che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovrà adottare entro il 30 Giugno 2022.
  • Viene indicato che per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Saranno delineati con un Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che dovrà essere adottato entro il 30 Giugno 2022, i seguenti aspetti:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

La nuova formulazione della norma dispone che il provvedimento di sospensione deve essere adottato tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’allegato i al D.L. 146/2021, di seguito riportate (Allegato 1):

  • MANCATA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI;
  • MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE;
  • MANCATA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO;
  • MANCATA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE;
  • MANCATA ELABORAZIONE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS);
  • MANCATA FORNITURA DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO;
  • MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO;
  • MANCATA APPLICAZIONE DELLE ARMATURE DI SOSTEGNO, FATTE SALVE LE PRESCRIZIONI DESUMIBILI DALLA RELAZIONE TECNICA DI CONSISTENZA DEL TERRENO;
  • LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI;
  • PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI;
  • MANCANZA PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (IMPIANTO DI TERRA, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, INTERRUTTORE DIFFERENZIALE);
  • OMESSA VIGILANZA IN ORDINE ALLA RIMOZIONE O MODIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO;
  • MANCATA NOTIFICA ALL’ORGANO DI VIGILANZA PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI CHE POSSONO COMPORTARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AMIANTO.

 

Il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà quindi sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nell’Allegato I per consentire l’adozione del provvedimento di sospensione per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.

Una seconda condizione per l’adozione del provvedimento si realizza quando l’Ispettorato “riscontra che almeno il 10%  dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”.

Viene specificato che i provvedimenti di sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.

Viene indicato che il provvedimento di sospensione è adottato “in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” pertanto “gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere”. Il nuovo art. 14 prevede inoltre, in via alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione “dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I”. Trattasi in particolare di sospendere dall’attività soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:

- abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3 Allegato I);

- abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto (violazione n. 6 Allegato I).

Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporta quindi l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento secondo le condizioni previste dal comma 9.

Ai fini della revoca del provvedimento, occorrerà verificare la regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate e il pagamento delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna di esse.

Nelle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro occorrerà accertare che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria.

Per tutto il periodo di sospensione, il comma 2 dell’art. 14 prescrive il divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine, il provvedimento di sospensione sarà tempestivamente comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione da parte del predetto Ministero del provvedimento interdittivo.

Ai sensi del nuovo comma 15 dell’art. 14 il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

ISPETTORATO DEL LAVORO E ORGANISMI PARITETICI

La conversione in legge modifica sensibilmente l’art. 13 del Testo unico di Sicurezza che disegna il Sistema di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

  • l’Ispettorato del lavoro fra gli enti preposti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza
  • ridisegna il coordinamento dell’attività di vigilanza e introduce il coordinamento ASL-Ispettorato a livello provinciale;
  • introduce l’obbligo annuale per INL, di redazione di relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.
  • impone agli organismi paritetici di comunicare all’INL i dati delle imprese aderenti, dei RLS territoriali e delle asseverazioni, ai fini dell’attività di vigilanza e di premialità di INAIL.

Ing. Viviana Annoni