Con la conversione in legge del D.L. 146/2021 sono state previste nuove e rilevanti modifiche al D.Lgs. 81/2008. Il nuovo testo del D.L. 146/2021, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, è in vigore dal 21 Dicembre 2021 (giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).
Le modifiche contenute nella legge di conversione riguardano modifiche al D.Lgs. 81/08 ed in particolare:
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE, IL RUOLO DEL PREPOSTO
All’art. 18 “Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente”, è stato aggiunto l’obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”.
Agli obblighi del preposto (art. 19) sono stati aggiunti i seguenti punti:
All’articolo 26, relativo agli Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, viene previsto che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Sono state introdotte modifiche significative anche all’art. 37, relativo alla Formazione:
Saranno delineati con un Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che dovrà essere adottato entro il 30 Giugno 2022, i seguenti aspetti:
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
La nuova formulazione della norma dispone che il provvedimento di sospensione deve essere adottato tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’allegato i al D.L. 146/2021, di seguito riportate (Allegato 1):
Il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà quindi sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nell’Allegato I per consentire l’adozione del provvedimento di sospensione per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.
Una seconda condizione per l’adozione del provvedimento si realizza quando l’Ispettorato “riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”.
Viene specificato che i provvedimenti di sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.
Viene indicato che il provvedimento di sospensione è adottato “in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” pertanto “gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere”. Il nuovo art. 14 prevede inoltre, in via alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione “dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I”. Trattasi in particolare di sospendere dall’attività soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:
- abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3 Allegato I);
- abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto (violazione n. 6 Allegato I).
Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporta quindi l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento secondo le condizioni previste dal comma 9.
Ai fini della revoca del provvedimento, occorrerà verificare la regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate e il pagamento delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna di esse.
Nelle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro occorrerà accertare che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria.
Per tutto il periodo di sospensione, il comma 2 dell’art. 14 prescrive il divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine, il provvedimento di sospensione sarà tempestivamente comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione da parte del predetto Ministero del provvedimento interdittivo.
Ai sensi del nuovo comma 15 dell’art. 14 il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
ISPETTORATO DEL LAVORO E ORGANISMI PARITETICI
La conversione in legge modifica sensibilmente l’art. 13 del Testo unico di Sicurezza che disegna il Sistema di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
Ing. Viviana Annoni